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I RIFUGIATI: ANALISI SOTTO DIVERSI PROFILI .
Nell’affrontare il discorso riguardo il mondo dei rifugiati dobbiamo prendere in considerazione più aspetti riguardo.
Il primo profilo da analizzare attiene alla posizione assunta dalla Chiesa riguardo l'esperienza dell'emigrazione: si tratta di un fenomeno che, come ha scritto il Pontefice Benedetto XVI nell'Enciclica per la giornata Mondiale del migrante e del rifugiato (2010), ci impressiona per il numero di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale. Il migrante è una persona umana con diritti fondamentali inalienabili da rispettare sempre e da tutti (cfr n. 62). Benedetto XVI esprime gratitudine per quanto si sta facendo con grande generosità, vorrebbe invitare tutti i cristiani a prendere consapevolezza della sfida sociale e pastorale che pone la condizione dei minori migranti e rifugiati. Afferma ancora: ”risuonano nel nostro cuore le parole di Gesù:
"Ero forestiero e mi avete ospitato" (Mt 25,35), come pure il comandamento centrale che Egli ci ha lasciato: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, ma unito all'amore al prossimo (cfr Mt 22,37-39). Questo ci porta a considerare che ogni nostro concreto intervento deve nutrirsi prima di tutto di fede nell'azione della grazia e della Provvidenza divina. In tal modo anche l'accoglienza e
la solidarietà verso lo straniero, specialmente se si tratta di bambini, diviene annuncio
del Vangelo della solidarietà”. La Chiesa lo proclama quando apre le sue braccia e opera perché siano rispettati i diritti dei migranti e dei rifugiati, soprattutto minorenni,
stimolando i responsabili delle Nazioni, degli Organismi e delle istituzioni internazionali perché promuovano opportune iniziative a loro sostegno([Dal Vaticano, 16 ottobre 2009 BENEDICTUS PP. XVI).
Dal punto di vista del sociale corre l’ obbligo di segnalare che in Italia i rifugiati sono oggi 55.000, quantità elevata che però può essere considerata contenuta rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea, come ad es. la Germania che accoglie quasi 600.000 rifugiati, il Regno Unito 270.000, la Francia e i Paesi Bassi rispettivamente 200.000 ed 80.000 rifugiati. In ogni caso viene sottolineato dall’alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) che l’Italia manca di strumenti di integrazione per i rifugiati già riconosciuti.
Negli scorsi anni in Italia sono state accolte persone provenienti dalla Somalia, dall’Eritrea, dall’Afghanistan e dall’Iraq, sono aumentati i minori e le diverse richieste d’asilo. Le stime recenti dell’Eurostat dimostrano l’aumento (in Europa) di
minori afgani non accompagnati richiedenti l’asilo: da 3.000 nel 2008 a quasi 6.000
nel 2009.
Il delegato dell’ONU ha sottolineato l’importanza delle politiche di integrazione per garantire ai rifugiati di “rifarsi una vita con dignità e sicurezza”. In molte città come:
Roma, Milano, Torino, Firenze, Bari, Napoli e Palermo i rifugiati spesso sono costretti a vivere senza una fissa dimora, privi della stessa dignità che il diritto di asilo dovrebbe restituire loro, costretti a trovare un riparo in edifici occupati abusivamente (spesso senza iscrizione anagrafica e quindi esclusi dall’accesso a servizi pubblici essenziali).
Tutto questo quadro crea una divisione di giudizio: per le Autorità i rifugiati diventano invisibili, mentre le comunità locali tendono a percepirli come fonte di illegalità ed insicurezza.
Automatico è il quesito: quale integrazione si può mettere in atto se non viene data a queste persone l’effettiva opportunità di inserirsi nel territorio a cominciare dall’accesso ad un alloggio dignitoso?
Sull’’aspetto legislativo, sia interno che internazionale, è opportuno soffermarsi.
L’Art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati afferma che:
”Il rifugiato è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".
Nel 1951 una conferenza dell’ONU, approvò a Ginevra la Convenzione alla quale tutt’oggi facciamo riferimento e ci permette di avere un quadro molto vasto riguardo
il mondo dei rifugiati.
Per quanto riguarda più specificatamente la legislazione italiana occorre fare riferimento alla nota legge: Bossi Fini. Essa è l'espressione d'uso comune che indica la legge della Repubblica italiana 189/2002, varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV legislatura di modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 286/1998. La legge andò a sostituire ed integrare la precedente legge la c.d. Legge Turco-Napolitano ovvero la legge 40/1998 confluita poi nel predetto Testo Unico.
Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti d’identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno (nell’ambito del diritto amministrativo italiano, il permesso è un’autorizzazione rilasciata dall’autorità
di polizia nel caso in cui la richiesta viene fatta da cittadini extracomunitari), della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un
reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo.
La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Le navi
di clandestini non attraccano sul suolo italiano, l'identificazione degli aventi diritto all'asilo politico e a prestazioni di cure mediche e assistenza avvengono nei mezzi delle forze di polizia in mare.
Utilizzando questi punti di riferimento (posizione della Chiesa, excursus sociale e punti sull’aspetto legislativo) possiamo porre la nostra attenzione su concetti più concreti: paragone tra Diritto d’Asilo - status di rifugiato e storie reali. Per la situazione sociale ed attuale in Iran possiamo far riferimento alla storia esemplificativa di due donne che lottano per la stessa causa -libertà del proprio popolo iraniano da Roma.
La Costituzione Italiana all'art.10 comma 3 sancisce che "lo straniero, al quale siaimpedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". Il vero e proprio diritto d'asilo è riconducibile a questo articolo costituzionale e presuppone che al richiedente sia impedito nel paese d'origine l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Tutt'oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto d'asilo, ma varie sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di Cassazione “hanno stabilito che il diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si configura come un
diritto soggettivo da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale”. Pertanto, il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d'asilo in Italia, potrà avviare un'azione presso il Tribunale ordinario del luogo di domicilio.
Diverso è invece il riconoscimento dello status di rifugiato, che si basa ull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951. E' in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione generale e riconosciuta a livello internazionale di "rifugiato" e di tutti i diritti che sono conseguenti al riconoscimento di tale status.
Secondo l'art.1 della Convenzione di Ginevra sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato:
1. La fuga dal proprio paese. Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese.
2. Il fondato timore di persecuzione.Non occorre soltanto che il timore di persecuzione sia reale, ma anche che sia rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo. Lo status di rifugiato è in molti casi negato proprio sulla base delle generalizzazioni delle cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione; infatti, ad essere vittime di una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani sono spesso intere popolazioni e non singoli individui.
3. Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art.1 della Convenzione.Attualmente a livello internazionale è in corso un dibattito sulla possibilità di rivedere e ampliare le cause di persecuzione.
4. L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d'origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere rivolgersi alle autorità del suo Paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese oppure un altro soggetto da questi tollerato e non contrastato.
In base all’Art 1 L. 39/’90 e le successive modifiche vediamo che: non è consentitol'ingresso in Italia al fine di presentare richiesta di asilo allo straniero che:
1. sia stato riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati dove la sua vita e la sua libertà personale potrebbero essere minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinate categorie sociali o a causa delle sue opinioni politiche; 2. dopo aver lasciato il proprio Paese e prima di entrare in Italia, ha soggiornato in un Paese aderente alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati; 3. ha commesso crimini di guerra o contro l'umanità; 4. è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni di tipo terroristico.
Molte volte basta un semplice racconto, purtroppo in questo caso totalmente reale,
per far riflettere e per farci rendere conto:
Madre iraniana e figlia, due donne che lottano per la stessa causa da Roma:
Shahrzad Sholeh è rifugiata politica in Italia, da dove continua a battersi per la libertà
del suo popolo con suo marito, Davood Karimi, presidente dell'Associazione
Rifugiati Politici Iraniani in Italia. Azar l'Iran non l'ha mai visto, ma sogna di andarci
presto. In una rinnovata atmosfera di libertà. E come loro migliaia di donne nelle
piazze di Teheran sfidano i cecchini per la democrazia. Azar Karimi ha 23 anni, è nata a Roma, studia giurisprudenza e l'Iran non l'ha mai visto, eppure ogni giorno sogna di andarci. E' il paese da cui 30 anni fa, sotto la dittatura dello Scià Reza Pahlavi, sono fuggiti i suoi genitori, oggi rifugiati politici in Italia. E' il paese in cui,dallo 12 giugno scorso, quando c'è stata la contestatissima rielezione presidenziale di Ahmadinejad, migliaia di suoi coetanei stanno animando le piazze di Teheran e di altre città contro "i dittatori". E' il paese per il quale Asha lotta organizzando manifestazioni, conferenze, dimostrazioni, insieme all'Associazione dei Giovani Iraniani in Italia, di cui è diventata presidente. E' preoccupata ma nello stesso tempo felice perché “siamo arrivati finalmente ad un punto cruciale per la storia iraniana.
C'è la speranza che la dittatura finisca al più presto". La madre Shahrzad, presidente dell'Associazione delle Donne democratiche in Italia, ha una vita felice, perché qui"c'è libertà" spiega ad Affaritaliani.it. Aveva più o meno la sua stessa età quando ha cominciato a fare attività politica in Iran. Quando nel 1976 la monarchia cominciò a vacillare, fu una delle tante donne che si unirono al movimento anti-Scià.
Accanto ai Mojahedin ed i loro simpatizzanti fu tra le prime a partecipare alla lotta per la libertà per i prigionieri politici. Rischiava il carcere. "Ed una volta entrati in carcere - racconta- nessuno sapeva se sarebbe uscito". Ma anche dopo la caduta dello Scià, ben presto gli iraniani si resero conto che nulla era cambiato.
Il 7 marzo 1979, meno di un mese dopo la caduta della monarchia, Khomeini ordinò
l'imposizione del codice di abbigliamento obbligatorio per le donne negli uffici e nei
luoghi pubblici. Le donne iraniane lo sfidarono e tennero una grande dimostrazione a
Tehran l'8 marzo, il giorno della festa della donna. "La repressione dura da più di 30 anni- spiega Shahrzad - Dopo l'ultima falsa elezione, la gente non ce l'ha fatta più. E' stato il pretesto per uscire dalle case e dire basta.
Sharzad e Azar, due donne, madre e figlia che oggi dall'Italia lottano per la stessa causa: denunciano gli arresti e le uccisioni in Iran, chiedono il rilascio dei prigionieri politici (impossibile stabilire con esattezza il numero), sono convinte che la resistenza del popolo iraniano farà cadere il regime, per il quale le donne valgono metà degli uomini, non hanno diritti di proprietà, hanno poche possibilità di lavorare e sono obbligate a coprire i loro corpi per non "corrompere uomini virtuosi e morigerati".”Si dice: "Le ragazze giovani, le donne e le signore anziane con la loro sorprendente presenza in prima linea, garantiscono il progresso della rivolta, nei confronti di un regime che sta giungendo al capolinea e sempre di più alla resa dei conti. Il popolo iraniano è ancor di più pronto per tutti i giorni della rivolta da qui alla vittoria finale".”Questa storia ci permette di ‘toccare con mano’ la grande differenza e la fortuna che noi italiani – uomini e donne – abbiamo: vivere almeno in un Paese democratico e non sotto un regime dittatoriale!
E’ importante riflettere sul fatto che molti sono i campi, come ho cercato di riassumere, che si occupano del grande problema dei rifugiati.
Molte sono le idee sociali, molti gli aggiornamenti legislativi (soprattutto riguardo il
permesso umanitario: “il protetto umanitario ha diritto ad un PERMESSO di SOGGIORNO per motivi umanitari di durata annuale ed, eventualmente, del titolo di viaggio per stranieri nel caso non possa richiedere il passaporto all'ambasciata del paese di origine [ da provare ] oppure ha avuto un diniego scritto del rilascio delpassaporto da parte dell’Ambasciata o del proprio governo. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal DPR 394/99 - regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione – che all'articolo 11c. 1 lett c) prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato a seguito dell'acquisizione da parte dell'interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dal territorio nazionale strettamente legato alle direttive internazionali).
NON DOBBIAMO dimenticare le realtà, esempio: “il massacro del popolo iraniano,la solidarietà delle donne e degli uomini che sacrificano le loro vite per portare la libertà e la democrazia in Iran.”
Il sistema sembra imploso- frantumandosi verso se stesso.
Giusta o sbagliata, a questo punto spontanea è una domanda: “E’ possibile che“tutti”
esaltano le numerose direttive legislative entrate in vigore e invece, nessuno riesce a
realizzare concretamente una VITA piena di libertà, diritti e doveri?”.
Dott.ssa Marina Quintili Prof. Avv. Maurizio Asprone

PER I RIFUGIATI DELL’ASS:NE FORUM DELLE COMUNITA’m STRANIERE IN ITALIA – Vahè Vartanian

Vahè Vartanian

 
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