TITOLO
I
Denominazione – Scopo – Durata – Sede
Art. 1- E’ costituita l’Associazione
di Amicizia Italo-Armena ZATIK
Art.
2- L’Associazione intende promuovere il dibattito
e la diffusione di informazione ui principali temi culturali ed
economici connessi alla evoluzione e alla trasformazione sociale,
politica ed economica dell’Armenia ed ai suoi rapporti con
la cultura, l’economia e la società italiana.
Si propone di intrattenere e di valorizzare le relazioni culturali
ed organizzare strumenti informativi utili alla cooperazione tra
cittadini, enti e istituzioni.
L’Associazione si prefigge il perseguimento dello scopo sociale
mediante:
a)
l’organizzazione di convegni, studi, ricerche, dibattiti,
seminari, manifestazioni pubbliche, manifestazioni fieristiche,
visite su temi di interessi comune;
b)
attività di realizzazione e diffusione di materiale didattico
in genere(audiovisivi, libri,riviste, documentazione);
c)
la realizzazione e la promozione di un sistema informativo finalizzato
alla conoscenza dell’area geografica di cui in oggetto,
anche attraverso l’ausilio di sistemi informatici. La banca
dati così realizzata sarà messa gratuitamente a
disposizione di studenti ricercatori, enti, istituzioni ed operatori
economici;
d)
redigire, stampare e diffondere periodici, riviste, libri, pubblicazioni,
stampati di qualunque tipo, a carattere provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale.
Art.
3- L’associazione ha durata illimitata. Non ha scopo
di lucro.
Art.
4- L’associazione ha sede legale in Roma via Crescenzio
n. 91
Su
deliberazione del Consiglio direttivo si potranno istituire en altre
località del territorio nazionale od estero sedi secondarie.
TITOLO II
Soci
Art. 5- possono essere soci dell’Associazione
persone fisiche e persone giuridiche. L’associato, che non
sia persona fisica, è rappresentato nell’Associazione
dal proprio legale rappresentante o da persona da esso designata.
Si
distinguono in Soci onorari, soci sostenitori e Soci effettivi.
1)
Sono Soci onorari i soci cui l’Assemblea, su proposta del
Consiglio direttivo, abbia conferito tale qualifica, a riconoscimento
di meriti particolari. Non sono tenuti al pagamento della quota
associativa né a contribuzioni di qualsiasi specie. I Soci
onorari possono partecipare alle attività dell’Associazione.
Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto
in Assemblea.
2)
Sono Soci sostenitori i singoli, le aziende, gli Enti pubblici
e/o privati che sostengono l’Associazione, per il raggiungimento
degli obiettivi statutari. Con iniziative, concrete o con contributi
non inferiori a L. 1.000.000( un milione). I Soci sostenitori
possono partecipare alle attività dell’Associazione.
Non possono ricoprire cariche sociale e non hanno diritto di voto
in Assemblea.
3)
Sono Soci effettivi i soci fondatori dell’Associazione e
quelli ammessi a farne parte ai sensi dell’art. 6 del presente
statuto. I Soci effettivi partecipano alle assemblee con diritto
di voto e possono ricoprire cariche sociali. Essi partecipano
alle spese di gestione dell’Associazione sulla base di una
quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo. Il Consiglio
può stabilire quote diverse per determinare categorie di
Soci.
Art.
6- La domanda di ammissione, da indirizzarsi al Consiglio
direttivo, dovrà essere controfirmata da due Soci effettivi.
il Consiglio, verificate le condizioni per l’ammissione, ne
sancisce la nomina a Socio. All’atto dell’ammissione
il Socio prende visione dello Statuto e del regolamento dell’Associazione,
ne accetta il contenuto e versa la quota associativa nella misura
indicata dal Consiglio direttivo.
Art.
7- la qualifica di Socio cessa per le seguenti cause:
a)
recesso, da notificare al Consiglio;
b)
radiazione;
c)
morte.
Nel
caso di radiazione o recesso, al socio non compete il diritto alla
restituzione delle quote versate.
Le
stesse clausole sono valide per i soci onorari.
Art.
8- tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari, sono tenuti
a corrispondere i contributi associativi per le spese di gestione.
La quota associativa dovrà essere versta, nel caso di nuovi
soci, dopo la ricevuta comunicazione dalla delibera di ammissione.
TITOLO III
Organi sociali
Art. 9-Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Colleggio dei revisori.
Art.
10- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie
L’Assemblea dei soci è composta dai soci effettivi.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta
l’anno entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per la votazione del bilancio consuntivo.
La convocazione dell’Assemblea ha luogo mediante l’affissione
di un avviso presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo può
provvedere a regolamentare in modo diverso la convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere affiso almeno 30 giorni
prima del luogo dove si tiene, dal giorno, dell’ora, dell’ordine
del giorno e delle modalità della seconda convocazione se
la prima andasse deserta o non raggiungesse il numero legale per
la regolare costituzione dell’assemblea.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente o in sua assenza
dal Vice Presidente e in assenza anche di quest’ultimo dal
membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione
con la presenza o la delega della metà più uno dei
soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.
Qualora non si verificasse la presenza del numero legale, l’Assemblea
è valida in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora
dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti
o delegati.
L’esercizio del diritto di voto è consentito ai soci
effettivi e ai soci la cui richiesta di adesione sia stata accolta
almeno un mese prima dalla data di convocazione dell’Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, può farsi rappresentare
nell’Assemblea da latro associato mediante delega scritta;
sono ammesse deleghe nella misura di 1(una) per socio partecipante
all’Assemblea.
l’Assemblea
ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza
dei presenti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell’assemblea.
L’elezione
delle cariche è fatta a maggioranza relativa.
Le votazione si fanno per alzata di mano. Devono farsi appello nominale
o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta il Consiglio
direttivo o un terzo dei soci.
Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto quando riguardano le
persone.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita
con le stesse presenze previste per l’assemblea ordinaria
e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
l’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso
di assenza i di impedimento, dal Vice Presidente.
Il Presidente nomina tra i presenti un segretario con l’incarico
di redigire il verbale di assemblea. Il Presidente constata la validità
delle deleghe ed il diritto di intervenire all’assemblea.
Nell’ambito delle finalità dell’Associazione,
l’Assemblea ordinaria ha competenze di carattere generale:
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali;
- delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina gli associati onorari;
- delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
- elegge i consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo determinandone
il numero;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori che fungono anche da
Probiviri;
- delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre questioni
sia tecniche che culturali che il Consiglio intenda sottoporre all’Assemblea;
- delibera su quanto demandato dal presente statuto;
- scioglimento dell’associazione, modalità di liquidazione
e destinazione delle attività sociali residue dopo l’avvenuta
estinzione delle eventuali passività.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta
il Consiglio direttivo lo reputi necessario, o su richiesta motivata,
con predisposto O.d.G., di almeno un decimo degli associati aventi
diritto di voto.
L’assemblea straordinaria può prendere decisioni solo
in merito ai motivi che hanno portato alla sua convocazione.
Art.
11- L’associazione è amministrata dal consiglio
Direttivo. Il Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo
i nove Consiglieri scelti tra i soci, elegge il Presidente dell’
Associazione.
Il presidente ed il Consiglio rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario
e un Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate dalla maggioranza
dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.
Al
Consiglio sono conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria dell’associazione essendo di sua competenza
tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente
riservato alla competenza dell’assemblea degli associati.
Il Consiglio direttivo delibera sulla costituzione di sedi secondarie
e quant’altro può risultare utile e necessario al perseguimento
degli scopi sociali. In particolar modo rientra tra i suoi compiti:
- convocare l’assemblea ordinaria;
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- deliberare l’ammissione degli associati ordinari;
- proporre la nomina dei soci onorari all’Assemblea;
- stabilire l’ammontare della quota associativa e dei contributi
ordinari e straordinari dovuti;
- redigire i bilanci consuntivo e preventivo;
- proporre emendamenti e modifiche allo Statuto;
deliberare sulla delega dei poteri ai propri membri;
- decidere in merito alla stipula degli atti e dei contratti inerenti
alla attività sociale;
- assumere e licenziare il personale necessario al funzionamento
dell’Associazione, determinandone il compenso;
- provvedere a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano
l’uso della sede sociale, delle attrezzature ed il comportamento
dei soci all’interno dell’Associazione e nell’ambito
delle attività della stessa;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
dell’Associazione,
Nel caso in cui uno o più consiglieri venissero a mancare,
per qualsiasi causa, subentreranno, ai Consiglieri venuti meno,
i non eletti alla carica in ragione dei voti ricevuti; il Presidente
del Consiglio dovrà notificare l’ingresso alla carica
al Consigliere succedente entro trenta giorni dalla vacanza verificatasi
e comunque non oltre alla prima convocazione. I nuovi consiglieri
resteranno in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti
in carica dovranno convocare l’assemblea per l’elezione
dei membri mancanti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni
quattro mesi, su convocazione del Presidente comunicata almeno tre
giorni prima dell’adunanza.
Di ogni seduta consiliare viene redatto verbale che, sottoscritto
dal Presidente e dal segretario, sarà conservato in segretaria
nel libro verbali a disposizione dei Soci che ne vogliamo prendere
visione.
Art.
12- Il Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo.
Esercita i compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni,
rappresenta l’associazione in giudizio e verso terzi. Ha firma
sociale.
Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo
e ne assicura il regolare funzionamento; in caso di assenza o impedimento
o dimissioni prima della scadenza, è sostituito dal vice-presidente.
Il presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio direttivo.
Cessa dalla carica unitamente al Consiglio direttivo da cui è
eletto.
Art.
13- Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo
tra i suoi membri.
Ha finzioni operative di supporto tecnico, coordina ed armonizza
l’operato dei diversi organi dell’associazione, controlla
l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita
dell’Associazione, al fine di garantire la continuità
ed il buon funzionamento.
Nei limiti dei poteri delegati, ha firma sociale.
E’ tenuto a redigere i verbali del Consiglio direttivo.
Art.
14- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di impedimento.
Art.
15- Il tesoriere sovrintende alle operazioni de cassa,
alla gestione amministrativa, alla regolare tenuta delle scritture
contabili, redige i bilanci dell’Associazione. Nei limiti
dei poteri delegati, ha firma sociale dell’Associazione.
Art.
16- Il comitato Scientifico è formato da personalità
autorevoli nel campo della cultura, dell’economia, della politica.
Il Comitato potrà essere integrato dai rappresentanti degli
Istituti scientifici, e culturali armeni ed italiani.
Compiti
del Comitato Scientifico sono:
- la definizione delle linee di collaborazione culturale con le
Istituzioni Scientifiche e culturali di Italia ed Armenia.
- la definizione del programma della attività.
Il Comitato potrà incaricare singoli membri, sulla base delle
loro competenze, a sovrintendere su iniziative specifiche settoriali.
Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente
del Comitato e il Segretario del Comitato.
Art.
17- I Revisori sono nominati dell’Assemblea anche
tra i non Soci e dureranno in carica un biennio. L’organo
è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il presidente verrà eletto in seno al Collegio tra i membri
effettivi.
Al Collegio spetta il controllo della contabilità dell’Associazione
e del bilancio, riferisce direttamente all’Assemblea.
I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
con voto consultivo sulle questione di natura finanziaria. |