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29/06/2014_ Franco Cardini A proposito di
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A proposito di "negazionismo"
di Franco Cardini - 29/06/2014
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=48789
Fonte: Franco Cardini
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il 17 giugno scorso il disegno di legge S 54, “modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654”, presentato il 15 marzo (primi firmatari Silvana Amati e Lucio Malan). Il testo, che dovrà ora venir discusso in aula senatoriale (relatrice Rosaria Capacchione), prevede l’introduzione del reato di negazionismo che sarebbe punibile con reclusione fino a tre anni e con multa fino a 100.000 euro. Se venisse trasformato in legge, esso comporterebbe addirittura la modifica dell’articolo 414 del codice penale.
Il testo ora approvato dalla Commissione Giustizia si diffonde sui modi attraverso i quali sarebbe possibile commettere tale reato attraverso qualunque forma – le telematiche comprese - di propaganda e di diffusione di “idee” (sic) fondate “sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico o religioso”. Il quadro è molto ampio, riguarda profondamente anche questioni attuali dolorosamente vive nello scenario internazionale ma non è chiaro su un punto: che cosa significhi “negazionismo”. Stando al testo, incorrerebbe appunto in tale reato chi si rendesse responsabile di “apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”, per definire i quali ovviamente si rinvia al testo degli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della corte penale internazionale. Ora, quel che non si capisce è in che modo, in quali circostanze, con quali limiti e attraverso quali strumenti sarebbe possibile individuare non tanto l’apologia o la negazione tout court, quanto la “minimizzazione” di quei crimini: e quindi, soprattutto, l’accertamento che essi siano o siano stati effettivamente tali, e commessi con le caratteristiche di estensione e di gravità che il testo ritiene con ogni evidenza come già definitivamente, irreversibilmente accertati. Ad esempio, sarebbe in futuro denunziabile e magari condannabile alla luce di quel testo, una volta trasformato in legge dello stato, chi sollevasse dubbi o eccezioni a proposito delle atrocità commesse nel carcere irakeno di Abu Ghraib o in quello (statunitense, ancorché in territorio cubano) di Guantanamo?
Il punto reale è un altro. Purtroppo, nel nostro o in altri paesi, la polemica sul cosiddetto “revisionismo storico” e quindi sul “negazionismo” (a torto o a ragione considerato l’estremizzazione del revisionismo) ha finito negli ultimi anni con il riguardare esclusivamente la questione della Shoah. Quel “dovere della memoria” del quale tanto si è parlato ha finito con l’associarsi al principio dell’unicità (e irrepetibilità?) del crimine dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, e al carattere totalizzante e sistematico di esso (almeno nelle intenzioni di chi lo programmò e lo perpetrò) al punto da giungere in un certo senso all’esatto opposto di quella che ara, almeno per molti, la sua primitiva ispirazione. La Shoah ha finito con il campeggiare come il crimine per eccellenza, da ricordare non già come esempio e modello di tutti gli altri, ma in sostituzione ad essi: tanto che, in Francia, se si è voluto che il “dovere della memoria” riguardasse anche lo sterminio degli armeni compiuto dai turchi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, si è dovuto ricorrere a un’apposita legge. In questo contesto, chiunque negasse (o minimizzasse) che sia esistito nella storia un genocidio dei native Americans, o dei tasmaniani, o dei tutsi – per tacere i massacri commessi nei secoli passati – non si renderebbe reo di “negazionismo”. Esso riguarda, anche nella generale sensibilità della pubblica opinione, soltanto chi in vario modo e con veri argomenti eccepisce sul carattere e le intenzioni del “programma del Wannsee” o sui “campi di sterminio” nazisti. E le legislazioni vigenti in vari paesi europei vanno appunto in tal senso.
La questione è resa delicata dal rischio che si finisca con il porre per legge dei limiti alla liberà non solo d’espressione, ma anche d’informazione e di ricerca. Quell’attività criminosa ch’è stata globalmente definita come “negazione, giustificazione, banalizzazione” del genocidio o dei crimini di guerra o di quelli contro l’umanità è stata, nella pratica concreta, individuata in un’eterogenea a costellazione di dichiarazioni e di scritti che vanno dalla banale o demenziale apologia oppure dalla volgare e ingiustificata menzogna assolutrice dei crimini nazisti fino a scritti contestati e contestabili ma non trascurabili né indegni (al contrario!) di confutazione, fino a saggi di notevole valore euristico e documentario che possono anche essere – e magari si è anche provato che lo sono – pieni di lacune, d’inesattezze, di errori, perfino (in qualche caso) di menzogne: e che nonostante ciò sono frutto della libertà di ricerca e di un impegno effettivamente erudito se non addirittura scientifico. Sappiamo tutti ad esempio che un indiretto “ridimensionamento” (che peraltro nulla ha tolto sul piano qualitativo all’enormità del crimine oggetto della ricerca) è provenuto addirittura dal contributo di studiosi di ebrei israeliani quali Norman G. Finkelstein con il suo celebre L’industria dell’olocausto (tr.it. Rizzoli 2002). E’ chiaro che – a dispetto di quel che certi media hanno tentato di fare – non si può far d’ogni erba un fascio associando studiosi seri come Ernst Nolte a personaggi dagli aspetti caratteriali curiosi ma che hanno pur dato prova di grosso spessore scientifico quali David Irving o a poligrafi che appaiono caratterizzati da una certa monomanìa ma che pure hanno raccolto dati analiticamente parlando non sempre trascurabili, quali un Robert Faurisson, o infine a volgari e maldestri apologeti neonazisti di quelli che infestano le più varie reti di telecomunicazione.
Non esiste fatto storico che possa per legge venir stabilito come perfettamente e definitivamente ricostruito; nessuno a proposito del quale la ricerca possa venir vietata o limitata. Tantomeno si può sancire per legge una “verità storica” dichiarando criminale qualunque studio che ad essa apporti complementi o variazioni o correzioni. Per il resto – dalla menzogna alla calunnia – esistono nel nostro paese leggi che puniscono l’apologia di reato e di fascismo e che sono abbastanza rigorose ed efficaci per mettere a tacere qualunque volgare tentativo di offuscare la verità. Non abbiamo alcun bisogno di una legge che rigorosamente dichiara reato qualcosa che poi non è in grado nemmeno di fumosamente descrivere e circoscrivere. E’ evidente che non si può sancire sul piano giuridico quel che, sul piano storico, è ancora – e deve restare – oggetto di ricerca e di discussione. Sulla Shoah molti problemi restano aperti: primi fra tutti, il numero e la qualità delle vittime effettive dei massacri intenzionalmente tali (da distinguere dai morti per fame, per malattia, in seguito a vari incidenti o eventi bellici, oppure magari uccisi sì ma non in quanto membri di un gruppo che si era pianificato di distruggere in quanto tale); i metodi e le risorse che permisero i massacri, i loro costi, la loro provenienza; infine l’effettiva pianificazione intenzionale, la documentazione che la comprova e le problematiche ad essa relative. Può essere doloroso e addirittura ripugnante questa macabra computisteria: ma a stabilire i caratteri qualitativi e quantitativi del delitto essa è necessaria. Non la si può sostituire con dati imprecisi o non comprovati, bensì arbitrariamente fissati per legge.
Tralascio qui altri argomenti: come quelli dell’opportunità tattica. Non m’interessano le obiezioni di quanti sono contrari alla legge sul negazionismo in quanto temono che una sua applicazione trasformerebbe eventuali condannati in “vittime” o in “martiri” della libertà di pensiero. Ritengo sia inutile sottolineare che una legge del genere potrebbe costituire un pericoloso “precedente” per qualunque futura legge repressiva della liberà di pensiero. Questi due ordini di considerazioni possono avere il loro peso nello sconsigliare l’adozione della legge di cui stiamo parlando: ma non li ritengo primari.
Il centro della questione sta altrove. Esso risiede nel fatto che il “dovere della memoria” (ch’è anche, e soprattutto, un diritto) non sopporta né eccezione né limitazione alcuna. Quanto allo storico, egli ha il dovere di ricostruire il passato utilizzando gli strumenti e i metodi scientificamente più idonei e aggiornati. E per questo sa bene che la “verità” in esso insita, e che in sé e per sé non può mai essere se non uguale a se stessa, è suscettibile di mutare d’aspetto: non solo in quanto il progresso nei metodi d’indagine è in grado di eliminare o almeno di ridurre gli errori d’interpretazione, ma anche in quanto mutano le prospettive di chi tale passato consideri. Ecco perché qualunque forma di moralismo va espunta dalla ricerca storica: la quale ciò nonostante trova la sua forte, specifica moralità proprio nel rispetto scrupoloso e spregiudicato della verità che dal rinnovamento della ricerca dinamicamente emerge e che non può venir coartata e ingabbiata da istanze ideologiche o eticheggianti di sorta.
Alle soglie dell’età moderna, l’Occidente ha gradualmente rinunziato a dare un senso all’universo e alla vita. Questa rinunzia era il prezzo da pagare per costruire una società che potesse fare a meno di Dio: il prezzo del processo di laicizzazione. Ma la rinunzia a conferire un senso all’universo e alla vita comportava la necessità di ancorarsi a qualcos’altro: l’Occidente moderno ha perciò dovuto dare un senso deterministico alla storia, ha dovuto convincersi ch’essa avesse un telos, un fine, uno scopo.
Il crollo delle ideologie ha perfezionato il processo di laicizzazione dell’Occidente: o, se si preferisce, ne ha scoperto definitivamente il non-senso, l’implausibilità. La scoperta che la storia non ha alcun senso, che non va da nessuna parte, che non coincide con alcuna affermazione di verità morali, che non procede verso il bene guidata da alcuna forza immanentisticamente e intrinsecamente ad essa connaturata, comporta un “disincanto” che non tutti sono in grado di accettare. Non lo accettano, soprattutto, gli ésprits forts laicisti, quelli che agevolmente avevano rinunziato a Dio per sostituirgli le divinità moderne dell’ideologia e del senso positivo del progresso e della storia. L’historically correctness che ha inventato i vari fantasmi del “revisionismo” ha attinto all’angoscia scaturita dalla perdita delle beate certezze ideologiche e storico-deterministiche. E’ l’ultimo baluardo d’una teologia laicista dura a morire, anche perché serve ancora, attualmente, da alibi per le nuove forme d’imperialismo tecnologico ed economico-finanziario dei padroni dell’Occidente, le multinazionali che gestiscono la globalizzazione e amano rivestire la loro logica di profitto dei nobili abiti dell’umanitarismo. Che la gestione dei profitti e dei consumi giovi all’intera umanità è l’ultimo residuo del dogma storico-deterministico: chi rivisitando la storia propone letture del passato diverse da quelle storicizzate e tranquillizzanti già collaudate può mettere in discussione anche il futuro. Ecco perché - pensano gli attuali signori della terra - è necessario demonizzarlo. La caccia ai fantasmi “negazionisti” fa parte di questo disegno.
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vahè
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